diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 22/06/1972 (Rv. 359227 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE - - ESSENZIALITA - FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NATURA DICHIARATIVA DELLA SENTENZA - INSOLVENZA DEL DEBITORE - FISSAZIONE GIUDIZIALE DEL TERMINE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - IMMEDIATA ESIGIBILITA DELLA COSA.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359227-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE - - ESSENZIALITA - FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NATURA DICHIARATIVA DELLA SENTENZA - INSOLVENZA DEL DEBITORE - FISSAZIONE GIUDIZIALE DEL TERMINE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - IMMEDIATA ESIGIBILITA DELLA COSA.*

Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialita strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art 1817 cod civ), la sentenza non e costitutiva, ma esplicativa di un termine, che e gia implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine e, pertanto, applicabile il principio secondo il quale e superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore e insolvente ed, in tal caso, il creditore e abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)