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Sez. 3, Sentenza n. 5744 del 13/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 208297 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Contravvenzione prevista dall'art. 50 del D.L.G. 15 agosto 1991 n. 277 - Pena pecuniaria - Modifica introdotta con D.L.G. 19 dicembre 1994 n. 758 - Pena alternativa dell'ammenda e dell'arresto con un minimo edittale della pena pecuniaria più basso - Pena più favorevole - Pena prevista dal testo originario -.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208297-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO

In tema di tutela dell'igiene del lavoro, la pena originariamente fissata dal D.L.G. 15 agosto 1991 n. 277 era l'ammenda da quindici a cinquanta milioni, tale pena è stata modificata dall'art. 27 del D.L.G. 19 dicembre 1994 n. 758 con la previsione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da dieci a cinquanta milioni. Sebbene il minimo della pena pecuniaria sia nella nuova previsione più bassa, deve in ogni caso ritenersi norma più favorevole al reo quella contenuta nella prima formulazione, che prevede tra l'altro un termine di prescrizione più breve.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 27, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)