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Sez. 5 - , Sentenza n. 23521 del 27/10/2020 (Rv. 659641 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Reddito di impresa - Determinazione - Criteri di imputazione temporale dei componenti negativi - Principio di competenza - Inderogabilità.
Stato
decisa il 2020-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659641-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 all. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)