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Sez. 2, Sentenza n. 2401 del 18/05/1978 (Rv. 391805 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PECUNIARIO IN PRIMO GRADO - DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA IN SECONDO GRADO - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391805-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PECUNIARIO IN PRIMO GRADO - DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA IN SECONDO GRADO - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONE - IMPROPONIBILITA.*

Qualora il danneggiato abbia chiesto in primo grado il risarcimento del danno per equivalente pecuniario, la richiesta in appello della reintegrazione in Forma specifica, a norma dello art 2058 cod civ, ove importi un facere a carico dell'obbligato al risarcimento, costituisce domanda nuova per la diversita del petitum, come tale improponibile ai sensi dell'art 345 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)