Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6989 del 20/03/2013 (Rv. 625392 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire comunque abbreviato - Sufficienza - Necessario dimezzamento del termine di comparizione, salvo verifica delle reali intenzioni dell'opponente - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica purché questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell'opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/2011 num. 218 art. 1, Legge 29/12/2011 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)