Sez. 3, Sentenza n. 1990 del 08/04/1981 (Rv. 412692 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNI - RIVALUTAZIONE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNI - RIVALUTAZIONE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - CRITERI.*
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica, in se, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma puo essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali. Il creditore che intenda ottenere il risarcimento dei medesimi ha pertanto l'Onere di allegare a dimostrare - avvalendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova - il pregiudizio patrimoniale risentito; ed il giudice puo, in Mancanza di altre specifiche prove, utilizzare, oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualita personali del creditore e sulle modalita d'impiego del denaro coerenti - secondo i criteri della normalita e della possibilita - a tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati (integrando, ove occorra, i risultati della indagine con l'Esercizio di poteri equitativi), quali maggiori utilita, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore medesimo. (Conf 3776/79, mass nn 400218 e 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)