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Sez. 3, Sentenza n. 322 del 01/02/1968 (Rv. 331265 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331265-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - NOZIONE.*

A norma dell'art 2033 cod civ si ha indebito oggettivo non solo quando il pagamento sia fatto in assenza di un rapporto giuridico fra le parti, ma anche quando il vincolo, esistente in origine, sia venuto successivamente a mancare, pur se in conseguenza di intervenuta risoluzione del contratto. (V 686'66, mass n 321369; 1190'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)