Approvazione del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Testo in vigore al
Art. 4
1. Il contributo del 12,50 per cento di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e' calcolato sulla intera retribuzione degli inscritti compresi i diritti, le percentuali ed ogni altro compenso o indennita' di carattere non eccezionale.
2. Quando per contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sia dovuta una indennita' di anzianita' superiore a quella di legge, il corrispondente contributo eccedente il 12,50 per cento, di cui al presente articolo, e' commisurato per ogni giorno di anzianita', oltre quella di legge, al 0,18 per cento della intera retribuzione calcolata come al primo comma.
3. Nel contributo sopra indicato si intende compreso anche quello eventualmente dovuto per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
4. Inoltre e' dovuto dall'appaltatore un contributo straordinario integrativo del 2,30%, la cui misura potra' essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 34.
Art. 5
1. Il contributo e' per il 4 per cento della intera retribuzione a carico dell'impiegato e per il residuo a carico del datore di lavoro.
2. E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributi, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del personale mediante trattenuta sulle retribuzioni.
3. Il datore di lavoro non puo' esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione soggetta a ritenuta.
Art. 6
1. Il versamento del contributo al fondo deve essere effettuato dall'azienda in rate trimestrali posticipate, non oltre i quindici giorni dalla scadenza del trimestre. In caso di ritardato versamento, la azienda e' tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento.
2. Per i compensi pagati sotto forma di percentuali o interessenze il versamento deve essere effettuato trimestralmente sugli acconti corrisposti al personale e sui successivi saldi.
3. In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate.
Art. 7
1. Durante il periodo di richiamo alle armi, per il quale, a norma di legge o di contratto, la gestione sia tenuta a corrispondere, in tutto o in parte, la retribuzione al personale richiamato, sara' versato dalla gestione il contributo commisurato sull'ultima retribuzione mensile percepita dal richiamato.
2. Qualora il richiamo sia determinato da esigenze di carattere eccezionale, la gestione versera' la sola quota di contributo a suo carico, mentre la quota a carico dell'inscritto sara' dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale direttamente trattenuta sulla indennita' da corrispondere al richiamato a norma del R. decreto-legge 15 giugno 1936, numero 1374, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 179.
3. Per il periodo di richiamo alle armi, con o senza retribuzione, ma con diritto alla conservazione dell'impiego, si intende sospeso per l'inscritto il diritto alla liquidazione per rescissione di contratto, a norma degli articoli 24 e 25, ed e' conservato in vigore l'intero trattamento di previdenza.
4. Per la parte dei contributi non versata, relativa all'assicurazione mista, si applicano le disposizioni dell'art. 26, lettera b).
Art. 8
1. E' in facolta' dell'inscritto di operare il riscatto del periodo di servizio prestato presso le gestioni imposte di consumo anteriormente alla data di inscrizione al fondo, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica.
2. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale calcolera' la riserva predetta, in ragione delle tariffe in vigore al momento del riscatto, sulla base dello stipendio percepito nel primo mese di effettiva iscrizione al fondo e sulla misura di contributo del 10 % di detto stipendio.
3. Per la misura della pensione, il periodo riscattato e' considerato successivo a quello di inscrizione al fondo e si applicano le percentuali di cui all'art. 12, sulla base del con tributo del 10%.
4. Il benefici di cui al primo comma e' esteso agli inscritti al fondo, che siano mutilati o invalidi di guerra, o per la causa fascista, agli ex combattenti ed inseriti al Partito Nazionale Fascista per periodi riconosciuti utili dall'art. 43 dei R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, e dagli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1076, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137.
5. Agli inscritti a norma del regolamento approvato con decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e' data facolta' di riscattare eventuali periodi di interruzione della loro inscrizione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Ai fini del riscatto lo stesso periodo di tempo non puo' essere fatto valere che una sola volta.
Art. 9
1. La domanda di riscatto, corredata dai necessari documenti, deve essere inviata all'Istituto nazionale fascista della previdenza, sociale entro un anno dalla data di pubblicazione del presente.
regolamento.
2. E' data facolta' agli inscritti di effettuare il versamento della riserva matematica, di cui al primo comma del precedente articolo, in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive degli interessi al saggio del 5 %, calcolate in modo che la estinzione avvenga non oltre i cinque anni.
3. Nel caso che il diritto a prestazioni si maturi prima che sia ultimato il pagamento dei capitale di riscatto, e' considerato utile il solo periodo corrispondente alla somma effettivamente versata.
Art. 10
1. Gli inscritti, ed a loro favore le aziende da cui dipendono, hanno facolta' di eseguire versamenti unici od annui, in eccedenza al contributo di cui all'art. 4, a destinazione di una assicurazione pensione per invalidita' e vecchiaia con le norme dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o in aumento dell'assicurazione mista sulla vita contemplata dal presente regolamento.
Art. 11
1. In caso di cessazione dal servizio, l'inscritto o i superstiti aventi causa, hanno diritto secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
1° per i contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia:
a) ad una pensione in caso di invalidita', dopo almeno cinque anni di effettiva assicurazione, o dopo qualunque periodo quando trattisi di invalidita' dovuta a causa di servizio;
b) ad una pensione per anzianita', quando l'inscritto abbia compiuto i 55 anni di eta' e raggiunto i 30 di assicurazione, o 65 anni di eta' e 10 di assicurazione;
c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attivita', dopo almeno 10 anni di assicurazione, o, dopo qualunque periodo, se la morte e' dovuta a causa di servizio;
d) ad una indennita', una sola volta, in caso di morte dell'inscritto, prima che sia maturato il diritto di cui alla precedente lettera c).
2. Per raggiungere il diritto a pensione la frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero.
3. I mutilati e invalidi di guerra o della causa fascista possono liquidare la pensione per anzianita' dopo 20 anni di assicurazione quando abbiano raggiunto almeno l'eta' di anni 55;
2° per i contributi assegnati alle assicurazioni miste sulla vita, ad un capitale comprensivo della indennita' per anzianita' di servizio dovuta per effetto di legge, di contratti collettivi di lavoro o di regolamenti aziendali. Nel caso in cui le somme garantite con l'assicurazione mista, risultino inferiori alla detta indennita' di anzianita', esse vengono integrate, fino alla concorrenza della indennita' stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'articolo 34 del presente regolamento.
Art. 12
1. La misura annua della pensione per anzianita o per invalidita' e' calcolata nel modo seguente:
a) il 26.25% dei contributi assegnati alle assicurazioni di
pensione nei primi dieci anni di assicurazione;b) il 13,125% dei contributi assegnati alle assicurazioni di
pensione oltre il declino anno;c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni.
2. Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all' 8 luglio 1938, quello del 7,50% della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, e quello del 10% per il periodo
successivo a tale data.1
3. All'inscritto che abbia compiuto i 30 anni di assicurazione ed i 55 o piu' d'eta', e continui nella inscrizione al fondo, all'atto della liquidazione della pensione spetta un aumento del 7 % per ogni anno intero di assicurazione protratta, calcolato sulle quote delle lettere a) e b) del primo comma.
4. Quando un assicurato abbia un numero di anni d'inscrizione al fondo, inferiore ai 20, gode, in caso di pensione di invalidita' per causa di servizio, della pensione corrispondente a 20 anni di versamento; i periodi mancanti sono calcolati supponendo versato un contributo mensile pari o quello medio degli ultimi dodici mesi di servizio.
Art. 13
1. Si considera invalido l'inscritto che, per difetto fisico o mentale, non sia piu' idoneo all'adempimento degli obblighi professionali e che sia percio' esonerato dal servizio.
2. Lo stato d'invalidita' deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato; a tale fine puo' essere predisposto apposito formulario.
3. L'Istituto puo' disporre l'accertamento della invalidita' per mezzo di medici di sua fiducia.
4. Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidita' e' definita da un collegio di tre medici, di cui uno desiderato dall'Istituto, uno dall'inscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della Provincia ove l'assicurato ha la sua residenza.
5. L'accertamento del collegio medico e' definitivo.
6. E' considerato invalido, senza obbligo di accertamento, l'inscritto che abbia compiuto i 70 anni di eta'.
7. L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da cause di servizio, quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermita', lesione o morte.
Art. 14
1. L'inscritto che, all'atto della liquidazione della pensione in base al presente regolamento, possa far valere versamenti di contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o la vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha diritto ad un supplemento annuo uguale al 20 % dei contributi stessi; tale supplemento e' reversibile alla famiglia, in caso di morte, nella misura e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
Art. 15
1. Quando un inscritto possa far valere periodi di servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, con corrispondente versamento dei contributi al fondo di cui al regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, detti periodi sono ritenuti validi per conseguire il diritto allo prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.
2. Per il calcolo della quota di pensione relativa a tali versamenti, se i contributi sono stati versati in base all'art. 5 del predetto regolamento, si applicano i coefficienti del 16 % e dell'8 % secondo che i contributi stessi risultino versati nei primi 10 anni di assicurazione o successivamente, oppure i coefficienti indicati all'art. 12, se i contributi sono stati versati in base all'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528.
Art. 16
1. In caso di morto dell'inscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, hanno diritto ad una pensione di famiglia la vedova ed i figli minorenni, legittimi, legittimati o naturali purche' riconosciuti, escluse le figlie maritate, anche se minorenni. Sono parificati ai minorenni i figli che, alla morte del genitore, sono riconosciuti permanentemente invalidi e inadatti a qualsiasi lavoro.
2. Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.
3. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
4. Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la pensione di riversibilita' a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.8
5. Uguale diritto spetta al vedovo di donna assicurata, quando, alla data della morte della moglie, risulti la sua invalidita' e la sua convivenza a totale carico di essa.
6. In caso di morte per causa di servizio il diritto alla pensione compete qualunque sia il numero degli anni di servizio ed il tempo trascorso dal matrimonio.
7. La vedova decade dal diritto a percepire la pensione quando passi a seconde nozze.
8. Quando l'inscritto non lasci coniuge avente diritto a pensione, o questi muoia o decada dal diritto a pensione, questa si riversa sugli orfani minorenni di cui al primo comma.
Art. 17
1. La pensione agli aventi diritto indicati nel precedente articola e' stabilita in un'aliquota della parte di pensione, calcolata come all'art. 12, gia' liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto al momento della morte, escluse la quote di concorso dello Stato di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
2. In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono le seguenti:
a) per il solo coniuge: 50 %;
b) per i soli orfani: 50% per un orfano, 60 % per due, 70 % per tre, 80 % per quattro o piu';
c) per il coniuge e gli orfani: 60 % con un solo orfano, 70 % con due, 80 % con tre o piu'.
3. Quando la quota mensile della pensione liquidata risulti inferiore a L. 50 si eleva a tale misura per i primi sei mesi. Quando il coniuge o qualcuno degli orfani perde il diritto a pensione, questa e' soggetta a revisione secondo le quote predette ed in relazione al numero dei superstiti con diritto a pensione.
4. Se la morte e' dovuta a causa di servizio, la pensione liquidata ai superstiti e' calcolata applicando le aliquote sopra indicate alla pensione che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 12 escluse le quote di concorso dello Stato.
5. La pensione e' corrisposta per intero al coniuge, anche per la quota spettante ai figli minorenni, se si tratta di figli nati dal matrimonio con l'inscritto o se esso convive con i figli stessi; se il coniuge non convive con i propri figli o con alcuni di essi la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge medesimo.
6. Se insieme con il coniuge e i figli minorenni, nati in costanza di matrimonio con l'inscritto, vi siano figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o figli legittimi nati da precedente matrimonio dell'inscritto, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge.
7. Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo hanno diritto alla pensione nella misura stabilita nel comma, precedente anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni.
8. In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti aventi diritto a pensione, questa e' assegnata ai genitori in misura pari al 15 per cento per ciascuno, sempreche' siano di eta' superiore ai 65 anni, risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano gia' titolari di pensione diretta o indiretta. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta, nella misura del 15 per cento per ciascuno, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
Art. 18
1. Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:
1) coniuge;
2) figli;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle;
5) e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo.
Art. 19
1. All'inscritto che raggiunge il diritto alla pensione di anzianita' spetta anche il capitale garantito in assicurazione mista, di cui al n. 2 dell'art. 11. Tale capitale e' calcolato moltiplicando il contributo annuale, assegnato alle prestazioni di cui al n. 2 dell'art. 11, per il coefficiente stabilito secondo l'apposita tariffa di cui all'art. 30, relativo ad ogni eta' di ingresso in assicurazione.
2. Le variazioni annue, in aumento o in diminuzione del contributo, danno luogo, rispettivamente, ad aumento o diminuzione dei capitali assicurati; dette variazioni sono determinate nel modo indicato nel comma precedente, in base all'eta' raggiunta ad ogni variazione annua.
3. All'inscritto che liquida la pensione di invalidita', oltre alla pensione, spetta il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto e' commisurato all'intera riserva matematica della assicurazione, con un minimo del 95 % dei contributi assegnati all'assicurazione mista, qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 100 % dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione.
4. Qualora il valore di riscatto risulti inferiore alla indennita' di anzianita' dovuta per legge o per contratto collettivo o per regolamento aziendale, esso sara' integrato prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento.
Art. 20
1. L'inscritto ha facolta' di convertire in tutto o in parte il capitale liquidato a norma del precedente articolo in una delle seguenti forme assicurative:
a) rendita vitalizia, ad aumento della pensione liquidata, con diritto di trasferire, in caso di morte, parte della stessa alla vedova ed orfani, nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17;
b) rendita vitalizia, senza diritto di trasferimento ai superstiti.
Art. 21
1. In caso di morte dell'inscritto prima che abbia raggiunto il diritto alla pensione di anzianita' o liquidata la pensione di invalidita', spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che vivono a carico, giusta il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o, in loro assenza, agli aventi diritto secondo le disposizioni del codice civile in materia di diritto successorio, il capitale costituito con i contributi assegnati all'assicurazione mista e calcolato secondo le norme del comma 1° dell'art. 19.
2. L'attribuzione del beneficio del capitale suddetto puo' essere fatta a favore di terzi, ove non esistano gli aventi diritto di cui al precedente comma, ma e' sempre subordinata ai vincoli che possono derivare dalle variate condizioni di famiglia.
3. Ogni attribuzione di beneficio che, al momento della morte ed in base alle condizioni di famiglia risultanti a tale data, fosse contraria alle disposizioni di cui al comma precedente, e' nulla e priva di ogni effetto.
Art. 22
1. Al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e a quello assunto in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che alla data di assunzione abbia un'eta' superiore ai 50 anni, non si applicano le norme relative alle prestazioni stabilite dagli articoli 11 e seguenti.
2. I contributi versati a norma dell'art. 4, sono attribuiti alle date di versamento:
a) per il 7,50% della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944 e per il 10% per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nell'assicurazione le facoltativa e' fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualita';
b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50% all'anno, che sara' liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11.
3. Per il personale che alla data di inscrizione al fondo abbia una eta' superiore ai 55 anni l'integrale contributo di cui all'art. 4, dedotti i contributi per l'assicurazione obbligatoria a favore di coloro che alla stessa sono soggetti, e' investito in capitalizzazione finanziaria al 4,50 % all'anno.
Art. 23
1. Per il personale gia' inscritto al fondo, a norma del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, o che all'entrata in vigore del presente regolamento abbia eta' superiore ai 50 anni, valgono, per la parte dei contributi versati a norma del presente regolamento ed assegnata alle assicurazioni di pensioni dirette o di famiglia, le disposizioni degli articoli 11 e seguenti; la parte residua e' investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 % all'anno.
Art. 24
1. L'inscritto che cessi dal prestar servizio, senza aver raggiunto il diritto a pensione, ha facolta', per la parte di prestazioni contemplata dal n. 1 dell'art. 11:
a) Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facolta' di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10% della
retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio;1b) di sospendere il versamento del contributo, quando siano raggiunti almeno 20 anni di assicurazione. In tal caso per il raggiungimento degli anni di assicurazione di cui alla lettera b) dell'art. 11, gli anni decorsi dalla sospensione si aggiungono a quelli di effettiva assicurazione.
2. L'inscritto che cessi dal prestar servizio presso aziende di gestioni di imposte di consumo o sospenda, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera a) del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio, puo' richiedere il pagamento per una volta tanto di una somma pari al 90 %, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che sono alla stessa assegnati. Tale facolta' e' estesa anche al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217.
3. La domanda per l'esercizio della facolta' di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all' 8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, e' trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contribuiti riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione
obbligatoria invalidita' e vecchiaia.
4. Per la durata di due anni dalla cessazione dal servizio, o, in caso di rimborso di cui al comma precedente, fino alla data di presentazione della domanda, l'inscritto o i suoi aventi causa conservano il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.