diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1986

Decisione
decisa il 1986-06-24, depositata il 1986-06-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:162
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12440

  • Pensioni
  • INPS
  • Pensione di invalidità, vecchiaia, superstiti
  • Ai superstiti (in particolare)
  • Riversibilità
  • In genere
  • Integrazione al minimo
  • Esclusione
  • Questione già decisa nel senso della illegittimità della norma
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della l. 12 agosto 1962, n. 1338 nella parte in cui esclude dal diritto all'integrazione al minimo della pensione, diretta o di riversibilità, corrisposta dall'INPS, i titolari di assegno vitalizio a carico dell'INADEL o di pensione diretta a carico del Fondo per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Infatti, la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento all'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mandis Montis Giulietta e I.N.P.S. iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Giammusso Michele e I.N.P.S. iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 29 agosto 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Carpanese Mario Alberto iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4/1 s.s. dell'anno 1986; udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe i Pretori di Cagliari e Caltanissetta ed il Tribunale di Torino hanno sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude dal diritto all'integrazione al minimo della pensione, diretta o di reversibilità, corrisposta dall'I.N.P.S. per i titolari di assegno vitalizio a carico dell'INADEL (poi trasferito al Fondo speciale gestito dallo stesso I.N.P.S.), di pensione diretta a carico del Fondo per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito; che in nessuno dei giudizi vi è stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi; che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314/1985 di questa Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze