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Sez. 1, Sentenza n. 4510 del 11/07/1981 (Rv. 415223 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - SOGGETTI PASSIVI - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - TRASFORMAZIONE IN SOCIETA DI CAPITALI - IMPOSTA AFFERENTE UN PERIODO ANTERIORE ALLA TRASFORMAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA DI CAPITALI - NECESSITA - SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA SOCIETA TRASFORMATA - RESPONSABILITA - AUTONOMA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415223-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - SOGGETTI PASSIVI - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - TRASFORMAZIONE IN SOCIETA DI CAPITALI - IMPOSTA AFFERENTE UN PERIODO ANTERIORE ALLA TRASFORMAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA DI CAPITALI - NECESSITA - SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA SOCIETA TRASFORMATA - RESPONSABILITA - AUTONOMA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di trasformazione di una societa in accomandita semplice in societa di capitali, l'avviso di accertamento, per imposta di ricchezza mobile afferente un periodo anteriore a detta trasformazione, va notificato al legale rappresentante della societa risultante dalla trasformazione stessa, tenuto conto che questa determina un semplice mutamento organizzativo dell'ente, senza incidere sui rapporti giuridici in atto. Peraltro, siffatta modalita di notificazione dell'accertamento non preclude alla amministrazione di chiamare a rispondere del debito d'imposta anche il socio all'epoca accomandatario, senza necessita di un'autonoma notifica di accertamento nei suoi confronti, in quanto la responsabilita del socio medesimo per i debiti della pregressa societa di persone consegue direttamente, a norma dell'art 2313 cod civ, dalla sua qualita nell'organizzazione della societa stessa, non dalla veste di soggetto passivo del rapporto tributario, ne da quella di coobbligato solidale per effetto di speciale norma fiscale. (V 824/73, mass n 363094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2499, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)