Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine
Testo in vigore al
Titolo II. Ripartizione tra stato e provincia del materiale dell'archivio di stato di bolzano
Art. 6
1. Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perche' riconosciuti di particolare interesse storico locale.
Art. 7
1. Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverra' dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dello archivio storico provinciale.
Art. 8
1. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.
Art. 9
1. Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, e' depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purche' siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.
Art. 10
1. Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovra' essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nelle universita' e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.
Art. 11
1. Per quanto attiene alla consultabilita' e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovra' informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 12
1. Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica.
2. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Titolo III. Rapporti tra istat, regione e province per i censimenti ed indagini statistiche
Art. 13
1. Ferma restando allo Stato la potesta' di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalita' con l'Istituto centrale di statistica.
Art. 14
1. Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonche' alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.
Art. 15
1. L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.
Art. 16
1. Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo IV. Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale
Art. 17
1. Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.
Art. 18
1. I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
2. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.
Art. 19
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.
Titolo V. Iniziative industriali a partecipazione statale o di capitale estero
Art. 20
1. In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinera' l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.
2. Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.
Titolo VI. Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni
Art. 21
1. Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.
Art. 22
1. Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano e' prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.
2. Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino e' richiesta anche la conoscenza del ladino.
Art. 23
1. Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.
Art. 24
1. Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari gia' inquadrati nei ruoli statali.
2. Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potesta' regolamentare.
Art. 25
1. I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarita' dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.
2. Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.
Titolo VII. Attivita' del presidente della giunta provinciale di bolzano in materia anagrafica
Art. 26
1. In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.
2. Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale puo' fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.