Sez. L, Sentenza n. 90 del 08/01/1979 (Rv. 396144 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE NON DETERMINATA NE DETERMINABILE - APPLICABILITA DELL'ART 1374 COD CIV - CONSEGUENZA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA - CONDIZIONI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE NON DETERMINATA NE DETERMINABILE - APPLICABILITA DELL'ART 1374 COD CIV - CONSEGUENZA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA - CONDIZIONI.*
Nel contratto di Agenzia, ove la provvigione spettante all'agente non sia determinata o determinabile, il giudice deve fissarla a norma dell'art 1374 cod civ che stabilisce una serie di fonti integratrici e cioe le norme suppletive di legge, le norme suppletive consuetudinarie e l'equita. Pertanto, trattandosi di fonti ordinate nel senso che solo la Mancanza dell'una legittima il ricorso alla successiva, esattamente il giudice determina la provvigione equitativamente ove, in Mancanza di norme di legge, la parte che allega l'esistenza dell'uso o della consuetudine non abbia adempiuto al proprio Onere di dimostrarne l'esistenza, non essendo compito del giudice averne conoscenza d'ufficio. (V 3533/72, mass n 361482; (V 1823/72, mass n 358827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)