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Sez. 2, Sentenza n. 720 del 18/03/1970 (Rv. 345955 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345955-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova testimoniale deve ritenersi inammissibile, quando sotto l'apparente fine di chiarire clausole oscure tenda a far valere un patto contrario al contratto scritto e ad esso anteriore o contemporaneo la relativa indagine compete al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita se non viziata da errori logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)