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Sez. 1, Sentenza n. 2349 del 22/08/1963 (Rv. 263609 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA - ATTO DI IMPUGNAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE.*
Stato
decisa il 1963-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263609-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA - ATTO DI IMPUGNAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE.*

In tema di notificazioni, nel caso previsto dall'art 140 cod proc civ, le attivita ivi elencate (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, invio della raccomandata) sono coordinate organicamente tra loro, cosicche, qualora l'atto notificato sia un atto di impugnazione, l'effetto giuridico dell'impugnazione stessa si produce soltanto nel momento in cui sono stati compiuti tutti e tre gli Atti indicati. (applicazione al fine di stabilire l'avvenuta decorrenza del termine utile per l'impugnazione). (V 1611/62, 1161/62, 1014/60, 2053/59, 373/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)