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Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 27/10/1965 (Rv. 314284 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO E DI SALVATAGGIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1965-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314284-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO E DI SALVATAGGIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

E incensurabile in Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito sul punto se l'assicurato contro i danni abbia fatto, ai sensi dello art.1914 cod civile, quanto gli era possibile per evitare o per diminuire il danno risarcibile e se abbia percio, ottemperato al relativo Obbligo che la detta norma gli pone verso l'assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)