Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
1. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita'.
3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.7
Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.7
Art. 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
1. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.73396125
Art. 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
1. Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e' punito con la reclusione da due a sette anni.7
Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.7
Capo II. Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 438 Epidemia
1. Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo.
Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
1. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
1. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
Art. 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
1. Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive
1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.
2. La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.
Art. 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
1. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Art. 446 Confisca obbligatoria
1. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria.123
Art. 447
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 448 Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
2. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Capo III. Dei delitti colposi di comune pericolo
Art. 449 Delitti colposi di danno
1. Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Art. 450 Delitti colposi di pericolo
1. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni.
2. La reclusione non e' inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorita' diretta alla rimozione del pericolo.
Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
1. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica
1. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito:
1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;5
2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Titolo settimo. Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I. Della falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.