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Sez. L, Ordinanza n. 20422 del 21/07/2025 (Rv. 675771-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione disciplinare conseguente a misura cautelare penale impeditiva della prestazione - Condanna penale e archiviazione disciplinare - Conguaglio fra retribuzione e assegno alimentare - Spettanza - Esclusione - Sospensione facoltativa e sospensione obbligatoria ex art. 4, l. n. 97 del 2001 - Diritto al conguaglio.
Stato
decisa il 2025-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675771-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, nel caso di sospensione disciplinare obbligatoria conseguente a carcerazione preventiva o ad altra misura cautelare penale coercitiva o interdittiva - tale da impedire, in concreto, lo svolgimento della prestazione -, qualora, a fronte della successiva condanna penale, il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, per i corrispondenti periodi non è dovuto il conguaglio tra la retribuzione e l'assegno alimentare medio tempore corrisposto, mentre è dovuto per i periodi di sospensione facoltativa e di sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001.

Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)