Sez. 1, Sentenza n. 37529 del 04/07/2003 Cc. (dep. 02/10/2003) Rv. 225995 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Procedimento di sorveglianza - Diritti del difensore del collaboratore di giustizia - Diritto al compenso - Limitazione ad attività prestate per procedure in contraddittorio - Esclusione - Estensione del diritto alle procedure "de plano"- Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore del collaboratore di giustizia ha diritto ad ottenere la liquidazione dell'onorario, quanto alle attività professionali compiute nel procedimento di sorveglianza, non solo per quelle strettamente attinenti a fasi da svolgersi in contraddittorio, ma anche per tutte quelle, purché effettive e pertinenti, riguardanti la persona assistita in vista di provvedimenti che debbano essere emessi nei suoi confronti "de plano", non potendo l'opposta conclusione trarsi dalla clausola limitativa "sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore" contenuta nell'art. 75, comma 2, d. lgs. 30 maggio 2002 n. 115.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 11/02/1991 num. 45, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)