Sez. 1, Sentenza n. 18350 del 22/06/2016 Cc. (dep. 11/04/2017) Rv. 269816 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Indulto ex legge n. 241 del 2006 - Revoca - Commissione di delitto non colposo nel quinquiennio dall'entrata in vigore della legge - Sufficienza - Provvedimento di concessione antecedente alla commissione del delitto che comporta la revoca - Necessità - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile se il beneficiario commette un delitto non colposo nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge, non richiedendosi anche che il provvedimento di concessione del beneficio sia anteriore alla commissione del delitto che comporta la revoca.
Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)