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Sez. 3, Sentenza n. 16064 del 08/03/2001 Ud. (dep. 20/04/2001) Rv. 219508 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Attività diretta a favorire la permanenza di clandestini per fine di lucro - Reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 - Elemento oggettivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219508-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di lucro ed il conseguente ingiusto profitto tratto dalla citata condizione di illegalità sanzionato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943, come trasfuso nell'art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, atteso che in tal modo si favorisce la permanenza dell'immigrato extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Legge 30/12/1986 num. 943 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)