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Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi

Testo in vigore al

Art. 51 Articolo 18 legge 18 giugno 1899

1. Quando una bonificazione, o parte di essa, sara' dichiarata compiuta a termini del precedente articolo 50, e consegnata al Consorzio obbligatorio per la manutenzione, questo dovra' procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica.

2. In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzi stabilira', secondo le norme che saranno precisate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti maggiori contributi dai proprietari debitori, rimborsate le somme ai proprietari creditori.

3. Il contributo dei proprietari e' considerato come un onere reale gravante sui fondi.

Capo VII. Disposizioni generali

Art. 58 Articolo 27 della legge 18 giugno 1899

1. L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce I diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificamento della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

2. L'ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sara' determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Art. 59 Articolo 53 legge 25 giugno 1882

1. Qualora uno o piu' corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di seconda categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici, sara' provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.

Art. 60 Articolo 59 legge 25 giugno 1882

1. Per i Consorzi che si estendono a piu' Provincie sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia nella quale e' situata la maggior parte della superficie da bonificare.

Art. 61 Articolo 25 legge 18 giugno 1899

1. Col Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge, le disposizioni del titolo III, capo VII, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria eseguite o da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.

2. Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375. 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.

Titolo II. Classificazione delle opere di bonificazione e gestione dei fondi per la loro esecuzione

Capo I. Classificazione delle opere di bonificazione

Art. 63 Articolo 1° legge 18 giugno 1899

Agli elenchi delle opere di bonificazione gia' classificate in prima categoria con i decreti Reali 2 luglio 1885, n. 3261 (serie 3ª); 11 ottobre 1835, n. 3455 (serie 3ª), ed 11 gennaio 1887, n. 4334 (serie 3ª), sono aggiunte le seguenti:

1. Agio bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia;

2. Territorio del Consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova;

3. Territorio del Consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova;

4. Pianura di Piscinara, in provincia di Roma;

5. Piana di Catania, in provincia di Catania;

6. Valle dell'Idro, in provincia di Lecce;

7. Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allaccianti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d'acqua;

8. Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, pei necessari lavori di completamento;

9. Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il motu-proprio 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti;

10. Bonificazioni in corso nelle Provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento;

11. Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all'articolo 4 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853;

12. Agro Brindisino, in provincia di Lecce.

Art. 64 Articolo 2 legge 18 giugno 1899

1. Il Governo del Re, non piu' tardi del 18 giugno 1901, procedera' alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell'allegato A, e fara' eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di prima categoria, per la esecuzione delle quali sara' impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sara' provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.

Capo II. Gestione dei fondi per l'esecuzione delle opere

Art. 65 Articolo 4 legge 18 giugno 1899

1. Tenuti presenti gl'impegni assunti in virtu' di leggi precedenti, e quelli che derivano dell'esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l'ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita, rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.

2. A tal uopo e autorizzato in aggiunta al fondo di lire 5,751,100, inscritto nella parte straordinaria dello state di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1899-900, il maggiore assegnamento di lire 2,411,400 per gli esercizi 1900-901, 1901-902 e 1902-903; e di lire 4,991,757.14 per egli esercizi successivi fino al 1923-1924. Per ciascuna opera sara' iscritto in bilancio un capitolo speciale. Nello stato di previsione dell'entrata saranno stanziate di anno in anno le rate che dovranno versare le Provincie, i Comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emesse a norma dell'articolo 66.

Art. 66 Articolo 11 legge 19 giugno 1899

1. Le somme a disposizione dell'Amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 67, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:

  1. a) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

  2. b) di far fronte alle spese di manutenzione, fino a quando siano compiute e consegnate ai Consorzi;

  3. c) di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui all'articolo 7, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto, ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;

  4. d) di corrispondere ai Consorzi l'interesse stabilito dall'articolo 9;

  5. e) di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 25.

Art. 67 Articolo 5 leggo 18 giugno 1899

1. La Cassa depositi e prestiti aprira' un conto corrente fruttifero, al quale il Tesoro fara' annualmente dei versamenti corrispondenti:

  1. a) alle somme costituenti i residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900;

  2. b) alle somme annualmente stanziate nel bilancio dei Lavori Pubblici per opere di bonificamento a decorrere dall'esercizio 1900-901.

2. Le somme corrispondenti a quelle di cui alla lettera a saranno versate in sei eguali rate annuali entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901; quelle corrispondenti alla lettera b in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio. Se durante un esercizio finanziario occorreranno pagamenti sul fondo di cui alla lettera a) in misura superiore all'ammontare della rata annuale, il Ministro dei Lavori Pubblici prendera', col Ministro del Tesoro, i concerti opportuni per provvedere al necessario maggior versamento.

3. Gli interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66.

Art. 68 Articolo 6 legge 18 giugno 1890

1. Agli effetti del precedente articolo 67 verranno fatti annualmente sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e su quello dell'entrata, a cominciare dall'esercizio 1900-1901, i seguenti stanziamenti:

  1. I. - Partite di giro.

2. Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita dalla quota fissata sui residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900, ed alle somme stabilite per le opere stesse dalla presente legge.

3. Nell'entrata, una somma eguale a quella inscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificamento.

4. II. - Entrate e spese effettive.

5. Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificamento in relazione al disposto della presente legge.

6. Nell'entrata, i contributi versati degli Enti predetti e gli interessi, liquidati sul conto corrente di cui all'articolo 67.

Art. 69 Articolo 7 legge 18 giugno 1899

1. Coi fondi inscritti nella categoria Spese effettive, secondo l'articolo precedente, il Ministero dei Lavori Pubblici provvedera', giusta le norme prescritte dalla vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato, al pagamento delle somme annualmente occorrenti per l'esecuzione delle bonificazioni contemplate nella presente legge.

2. Tutte le somme residuali, insieme agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 67, saranno portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 che sara' inscritto in apposito capitolo tra le spese straordinarie di bonificazione, e dal quale, mediante decreti Ministeriali, verranno prelevate le quote che occorrera' portare in aumento ai vari capitoli delle opere predette, e le altre somme necessarie.

Art. 70 Articolo 8 legge 18 giugno 1899

1. Il Ministero dei Lavori Pubblici terra' un conto distinto per ciascuna opera di bonificamento, e le somme a ciascuna assegnate non potranno essere impiegate per altre, salvo le eventuali economie accertate ad opera definitivamente compiuta e collaudata, che andranno a beneficio del fondo di riserva di cui all'articolo 66.

2. Se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi tra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirei a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.

Art. 71 Articolo 15 legge 18 giugno 1893

1. Le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano il credito esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi degli interessati per l'esecuzione delle opere di bonificazione, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi Statuti e Regolamenti, approvate con le norme prescritte nelle leggi 15 luglio 1888, n. 5546, e 22 febbraio 1885, n. 2922.

2. A garanzia del rimborso dai prestiti fatti al riguardo tanto dalle Casse di risparmio e dagli Istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi Ente o privato, varranno a favore dei mutuanti tutte le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per ogni singola operazione sara' provveduto con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quelli dei Lavori Pubblici e del Tesoro.