Sez. 3, Sentenza n. 661 del 27/02/1969 (Rv. 338915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELLO APPELLANTE - MANCANZA DI RILIEVI DI IRREGOLARITA DA PARTE DEL CANCELLIERE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E DELL'ISTRUTTORE NELLA PRIMA UDIENZA - PRESUNZIONE DI DEPOSITO DEL FASCICOLO - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELLO APPELLANTE - MANCANZA DI RILIEVI DI IRREGOLARITA DA PARTE DEL CANCELLIERE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E DELL'ISTRUTTORE NELLA PRIMA UDIENZA - PRESUNZIONE DI DEPOSITO DEL FASCICOLO - SUSSISTENZA.*
Il cancelliere, mediante l'iscrizione della causa nel ruolo generale e la contemporanea formazione del fascicolo d'ufficio, da atto dell'avvenuta Costituzione in giudizio e del controllo positivo da lui compiuto sulla regolarita degli Atti prodotti dalla parte, il che importa, ovviamente, la validita della argomentazione presuntiva che trae dall'avvenuta iscrizione a ruolo la prova del precedente deposito del fascicolo. A maggior ragione si deve presumere che nella prima udienza il giudice istruttore, con la collaborazione delle parti, abbia compiuto il controllo prescritto dagli artt.348 e 350 cod. proc.civ., onde il fatto che in verbale non risulti il rilievo di alcuna irregolarita induce a ritenere che non mancasse, in tale fase, il fascicolo dell'appellante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)