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Sez. 1, Sentenza n. 13360 del 07/06/2007 (Rv. 597958 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Nuovo processo societario - Provvedimenti cautelari - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597958-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003 e dell'introduzione del nuovo rito societario, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza emanata in sede di reclamo contro un provvedimento cautelare, perchè priva dei caratteri della definitività e della decisorietà; infatti, la prevista attenuazione del nesso di strumentalità tra fase cautelare e merito non esclude che l'instaurazione del giudizio di merito sia sempre possibile e che il provvedimento cautelare sia inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)