Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 25/10/1966 (Rv. 324960 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIBILITA DAL GIUDICE DI APPELLO - IN BASE AD INDIZI O PRESUNZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIBILITA DAL GIUDICE DI APPELLO - IN BASE AD INDIZI O PRESUNZIONI.*
Il giuramento suppletorio puo essere deferito dal giudice anche di appello, ad una delle parti, al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non siano del tutto sfornite di prova. La sua delazione rientra nel potere discrezionale del magistrato di merito, cui e riservata tanto l'indagine sulla ricorrenza o meno del presupposto della semiplena probatio, quanto la facolta di deferire il giuramento alla parte che un principio di prova abbia fornito, con l'Obbligo per il giudice di dare ragione del proprio convincimento. Il giuramento suppletorio puo essere deferito anche sulla base di semplici presunzioni o di indizi tratti dalle risultanze processuali o dal comportamento delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)