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Sez. 2, Sentenza n. 39303 del 09/07/2009 Ud. (dep. 09/10/2009) Rv. 245297 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 12 "quinquies" L. n. 356 del 1992 - Rapporti con il favoreggiamento reale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245297-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE

Il delitto previsto dall'art. 12-"quinquies", comma primo, del D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella L. n. 356 del 1992 si realizza con la commissione di atti finalizzati ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali o anticontrabbando, ovvero ad agevolare la commissione di reati di ricettazione e di riciclaggio e si differenzia dal delitto di favoreggiamento reale perché quest'ultimo presuppone la commissione, ad opera di terzi, di un reato in ordine al quale l'agente si adoperi per assicurarne il prodotto, il profitto o il prezzo all'autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato "ex" art. 12 "quinquies" la condotta accertata dell'imputato, che aveva attribuito fittiziamente a terzi la titolarità di un bene immobile in modo che questo non figurasse in loro disponibilità, nel pericolo dell'applicazione di misure di prevenzione antimafia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 ter com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)