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Sez. 2, Sentenza n. 50878 del 12/11/2014 Cc. (dep. 04/12/2014) Rv. 261322 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Annullamento del decreto di citazione a giudizio - Successiva richiesta del pubblico ministero di archiviazione - Dichiarazione di irricevibilità da parte del G.i.p. - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261322-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

È abnorme, perché determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta di archiviazione del P.M., giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)