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Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Testo in vigore al

Art. 100 Funzioni degli ufficiali di riscossione

1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.

2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal concessionario.

3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche
agli ufficiali di riscossione.19

Art. 101 Registro cronologico e bollettario

1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato
progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'intendente di finanza.

3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario.19

Art. 102 Messi notificatori

1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

2. Si applicano ai messi notificatori le disposizioni dell'articolo
100, commi 1
e 2.

3. Per l'assunzione dei messi notificatori e' ammessa la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento.19

Titolo VI. Infrazioni e sanzioni pecuniarie

Capo I. Procedimenti esecutivi

Art. 103 Segreto d'ufficio

1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque
informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice e fuori dei casi previsti dalla legge, dai concessionari e dal personale da essi dipendente a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione, diverse dai contribuenti e dai loro rappresentati.

2. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i
concessionari possono fornire dati ed informazioni globali sull'attivita' di riscossione a richiesta del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.19

Art. 104 Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori

1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte,
alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi
alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.

3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con
ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6.

4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutte o in parte di procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56.19

Art. 105 Mancata esecuzione di sgravi per indebito

1. Al concessionario che senza giustificato motivo non esegue in
tutto o in parte gli sgravi per indebiti ovvero non versa, entro il termine prescritto, all'ente creditore l'ammontare degli sgravi di cui non e' stata possibile l'esecuzione, si applica la pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsate o versate.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni
successivi alla scadenza pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.19

Art. 106 Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' comprese nella domanda

1. Al concessionario che, avendo riscosso somme di cui era stato
rischiesto il rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in parte al versamento prescritto dall'articolo 88, si applica la pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni
successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.19

Art. 107 Atti compiuti da personale non abilitato

1. Al concessionario che ha fatto eseguire notificazioni o atti
esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati si applica la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 100 mila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

2. La stessa pena si applica all'ufficiale della riscossione o al messo notificatore che ha fatto eseguire la consegna di atti da soggetti non abilitati.19

Art. 108 Tardivo versamento da parte del concessionario delegato

1. Al concessionario che versa le somme riscosse in sede di
procedura delegata oltre il termine stabilito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica la pena pecuniaria nelle misure stabilite dall'articolo 104, commi 1 e 2. Tali sanzioni sono ridotte di un terzo se il versamento tardivo riguarda somme iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso. In ogni caso la pena pecuniaria non puo' essere inferiore a lire 50 mila.19

Art. 109 Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

1. All'ufficiale di riscossione che non tiene il registro
cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal comma 2 dell'articolo 96, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila lire a lire 100 mila.

2. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel
registro e per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.19

Art. 110 Falsita' nelle relazioni di notifica

1. L'ufficiale di riscossione o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica e' sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizioen del procedimento stesso.1419

Art. 111 Altre infrazioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la
riscossione, la tenuta della contabilita' e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non e' prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria di lire 50 mila a lire 300 mila.

2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le
disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione.19

Art. 112 Procedura di applicazione delle pene pecuniarie

1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le
infrazioni relative ed entrate di enti diversi dello Stato, e' disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929 n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato.19

Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali

Capo I. Rapporti di concessione

Art. 113 Durata della concessione

1. Per il primo periodo di gestione la durata della concessione e' quinquennale.10111219

Art. 114 Ambiti territoriali

1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione:

  1. a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potra' essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale;1

  2. b) gli ambiti territoriale, da individuarsi nell'ambito di ciascuna provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a 50 mila, un numero di operazioni per versamenti diretti e per articoli iscritti a ruolo non inferiore a 12 mila ed un ammontare globale di tributi da riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi; il numero di tali ambiti, comunque, non potra' essere superiore a 300;

  3. c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di uno o piu' comuni, anche non contigui, serviti dal complesso delle gestioni facenti capo ad uno unico titolare, ovvero a piu' elettori che abbiano costituito una societa' per azioni con i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c); dovranno, comunque, essere garantiti criteri di efficienza, economicita' e funzionalita':

  4. d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio che non puo' costituire, per mancanza dei requisiti previsti nella lettera b), autonomo ambito territoriale, sara' aggregato all'ambito territoriale viciniore, purche' della stessa pronvicia, assicurando in ogni caso, per dimensioni territoriali e numero degli abitanti serviti, la maggiore efficienza, economicita' e funzionalita' della gestione;

  5. e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione delle concessioni raccogliera' tutti gli elementi necessari per la valutazione delle singole gestioni. Tali elementi saranno messi a disposizioni della commissione consultiva per valutare l'efficienza; l'economicita' e la produttivita' di ciascuna concessione ai fini del parere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).19

Art. 115 Conferimento del servizio per il primo quinquennio

1. Per il premio quinquennio di gestione del servizio la concessione sara' conferita, con decreto del Ministro delle Finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria e attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso.
L'affidamento in connessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.1

2. Se piu' richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione e' assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.

3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, indicati nel comma 1, la concessione e' assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta piu' idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5.

4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo puo' essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.19

Art. 116 Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali

1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carica alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a trasmettere ai concessionari subentrati gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato di procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilita' per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi e' equiparata, nel caso di rifuito del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva e' sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione.14

3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2, sono stabilite le modalita' per la definizione dei rapporti tra concessionari subentrati ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtu', dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonche' per la liquidazione, delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.

4. I concessionari hanno facolta' di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili ed immobili nei quali sono parti, i cessati, esattori, notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato, all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 856.

6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.19

Art. 117 Adeguamento delle cauzione per il primo quinquiennio di gestione

1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni a ruolo delle imposte di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli e alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali.

3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi sono trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il parere a norma dell'articolo 3.

4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 35, relativi al primo biennio delle concessioni si procede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, ad una nuova determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio. La nuova misura e' stabilita con Decreto del Ministro delle Finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio.

5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma 4, e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18.19

Art. 118 Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione

1. Per le domande di rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossioni sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione.1

2. Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza e' tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali e' gia' stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio puo' disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo articolo 120.19

Art. 119 Sgravio provvisorio

1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 118 senza che siano stati espletati agli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad un sgravio provvisorio nella misura prevista dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, al netto degli importi gia' riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 93.

2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 e' elevata al cento per cento e lo sgravio e' conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione, dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori.

3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'articolo 120.19

Art. 120 Liquidazione mediante speciali titoli di debito pubblico

1. Gli speciali titoli di debito pubblico assegnati ai sensi dell'articolo 118 hanno durata decennale, con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello nel quale e' stato emesso il decreto di assegnazione.

2. Gli speciali titoli fruttano, per ogni anno di durata, un interesse pari alla media degli interessi stabiliti per i buoni del tesoro poliennali emessi nel medesimo anno, pagabile nel primo trimestre di ogni anno successivo a quello di emissione.

3. Gli speciali titoli di debito pubblico emessi ai sensi del presente articolo, sono costituiti da titoli al portatore e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

4. Sugli speciali titoli emessi ai sensi del presente articolo sono consentite, con l'osservanza delle norme vigenti, le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, agli speciali titoli di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dal decreto- legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.19