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Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 07/07/1969 (Rv. 342056 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342056-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento per la decisione sul ricorso per regolamento di Competenza, che e retto da norme sue proprie, non e applicabile l'art. 375 cod.proc.civ. sul procedimento in camera di consiglio, e non e, quindi, consentito alle parti, dopo la notificazione delle conclusioni del PM, di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378 dello stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)