Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 07/07/1969 (Rv. 342056 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM - INAMMISSIBILITA.*
Nel procedimento per la decisione sul ricorso per regolamento di Competenza, che e retto da norme sue proprie, non e applicabile l'art. 375 cod.proc.civ. sul procedimento in camera di consiglio, e non e, quindi, consentito alle parti, dopo la notificazione delle conclusioni del PM, di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)