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Provvedimenti per il Mezzogiorno

Testo in vigore al

Titolo I. Durata, dotazione e attivita' della Cassa per il Mezzogiorno

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge

Art. 1

1. La durata dell'attivita' della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e' prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalita' previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

2. A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

3. Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

4. L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.2

5. Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: "a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, fino all'esercizio 1959-60" sono sostituite le seguenti: "a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1961-65"; nel successivo art. 18 alle parole: "alla fine del decennio" sono sostituite Le parole: "alla fine del quindicennio".

6. Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2

1. Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:
"I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.
A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.
Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.
Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.
A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.
Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.
I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri".

Art. 3

1. Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere - nel complesso - rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

2. Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

Art. 4

1. In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, puo' autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la "Cassa" puo' anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

2. Il Comitato puo' altresi' autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed educativo.

Art. 5

1. Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprieta', possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di remi e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

2. I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

3. La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere per la concessione dei contributi e' determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

4. I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.

Art. 6

1. La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

2. Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa puo' assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

3. La dichiarazione della impossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

4. In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potra' essere inferiore a lire 500 milioni.

Art. 7

1. L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

2. La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 8

1. All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo territorio facente parte dei comuprensori".

Art. 9

1. Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

2. Il contributo della Cassa non puo' superare le aliquote previste
negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

3. Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e' in facolta' dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

Art. 10

1. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' aggiunto il seguente comma:
"Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose e' obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono".

2. Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: "capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente" sono introdotte, tra lineette, le parole: "- per ciascun settore di intervento -".

Art. 11

1. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

2. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attivita' e' suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalita' e criteri di selezione delle richieste, nonche' l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

3. I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

Art. 13

1. Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: "la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne da' la concessione..." sono sostituite dalle seguenti: "la Cassa puo' affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne da' la concessione...".

Art. 14

1. La Cassa puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

2. Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

Titolo II. Interventi per lo sviluppo agricolo

Art. 15

1. Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a piu' fondi o particolari a un dato fondo, e' equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto e' stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 16

1. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.