diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del committente - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676721-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. per infortunio sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende anche al committente, pur non potendo esigersi da costui un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della relativa responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente della situazione di pericolo e della carenza o inadeguatezza delle misure precauzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio mortale occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice, travolto da un arco antico mentre allestiva un ponteggio in adiacenza a tale manufatto, aveva

riconosciuto la responsabilità del Comune committente per avere avallato un piano di sicurezza e coordinamento dei lavori inidoneo a prevenire l'evento, costituente la concretizzazione di un rischio preesistente all'inizio dei lavori e percepibile da parte dell'ente medesimo, nella cui disponibilità giuridica rientrava il territorio all'interno del quale si trovava l'edificio in questione).

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Direttive Commissione CEE 12/06/1989 num. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)