Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16928 del 15/06/2021 (Rv. 661750 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE | Causa introdotta contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Individuazione del foro competente per territorio - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento).
Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)