Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Compiti del Consorzio
1. Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle localita' attraversate dal canale.
Art. 2 Organi del Consorzio
1. L'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e' sostituito dal seguente:
"Sono organi del Consorzio:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il presidente ed il vice presidente;
3) il Collegio dei revisori.
Il Consiglio di amministrazione e' costituito:
a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.
I rappresentanti del Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verra' compreso un membro di minoranza.
Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.
Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.
Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero dei tesoro, di un rappresentante dei Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.
Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.
Anche i membri del Collegio dei revisori durano la carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attivita', di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.
Il Consorzio e' assistito da un segretario generale che ha, veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimi e, ha poteri di certificazione in merito ad essi".
Art. 3 Competenze di spesa degli Enti locali
1. I comma primo e secondo dell'articolo 4 della legge 24 agosto 1941 n. 1044, sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:
a) le province di Milano e di Cremona;
b) i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.
Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente.
Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata".
Art. 4 Indifferibilita' ed urgenza delle opere
1. Le opere, di navigazione, affidate dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po e quelle indicate dall'articolo 1 della presente legge sono considerate, ad ogni effetto, indifferibili ed urgenti.
Art. 5 Facolta' di espropriazione e vincoli relativi
1. Il Consorzio ha facolta' di espropriare, oltre alle aree interessate e necessarie per la sede del canale e per tutte sedi porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, anche quelle aree che, trovandosi in vicinanza dei porti, degli scali, degli approdi, delle banchine o del canale, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali.
2. I piani delle aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti siano formati e adottati, per agili localita', dai Consigli comunali interessati, entro sei, mesi dall'entrata in vigore della presente, legge e con la procedura, prevista dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
3. Qualora, i Comuni non provvedono entro il termine indicate alla formazione e alla adozione dei pianti, la stessa facolta', viene esercitata, con la medesima procedura, dal Consorzi o del canale Milano-Cremona-Po.
4. I piani delle aree destinati agli scopi di cui al primo comma del presente articolo hanno efficacia di piani particolareggiati, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lo stesso, vincolo si applica alle aree destinate, alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona
Art. 6 Piano generale di utilizzazione
1. Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industria e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, previo consenso dei Comuni interessati, e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e Commercio.
2. Alle espropriazioni tali aree sono estese, le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 3 della la legge 21 agosto 1941, n. 1044.
3. Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, nonche' tutte le opere di urbanizzazione resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi.
4. I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati.
5. Le strade, gli impianti di fognatura, di approvigionamento idrico, di trasporto e di distribuzione di energia, per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei Comuni sono dal Consiglio ceduti gratuitamente in proprieta' e in gestione dei medesimi.
Art. 7 Indennita' di espropriazione
1. L'indennita' da concedersi ai proprietari degli immobili da espropriare per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla legge 21 agosto 1941, n. 1044, e dalla presente legge, e' determinata nella misura stabilita dai commi terzo e quarto dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
2. La determinazione venale degli immobili e' fatta tenendo conto della situazione al momento della espropriazione e della occupazione, senza che possano intuire le modificazioni che siano successivamente intervenute in dipendenza, sia diretta che indiretta di opere pubbliche costruite e progettate nel porto a zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.
3. Qualsiasi contestazione concernente l'indennita' di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni trenta giorni dalla data di notificazione del decreto, di espropriazione.
4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di decreto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa ne' impedirne gli effetti.
5. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli da uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennita', di espropriazione.
Art. 8 Aree escluse dalle espropriazioni
1. Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente articolo 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilita' le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, gia' in attivita' alla data di adozione da parto del Consorzio del piano generale di utilizzazione.
Art. 9 Termini di effettuazione delle opere
1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.
Art. 10 Contributi di miglioria
1. Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, contributi di miglioria secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.
2. Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto regio decreto.
Art. 11 Criteri informatori del piano generale di utilizzazione
1. Il piano generale previsto dall'articolo 6 della presente legge, dovra' contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse.
2. Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, dove contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:
a) all'incremento del livello di occupazione che puo' derivare direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;
c) allo gruppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale;
e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumita' degli abitanti.
3. Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonche' la, penale per i ritardi.
4. Prima di procedere all'assegnatore delle aree il Consorzio e' tenuto a notificare al Comune interessato i nominativi delle aziende e il genere di attivita' che esse intendono volgere. Il Comune, entro il termine di 60 giorni, e' tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il Consorzio.
Art. 12 Impiego del patrimonio del Consorzio
1. Oltre alle disponibilita' patrimoniali di cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, il Consorzio impieghera', per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge, le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli Impianti industriali. Quest'ultime somme andranno a detrazione dei contributi dovuti dagli Enti locali, di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 13 Operazioni di mutuo, relative autorizzazioni e garanzie
1. La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonche' le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio e, sussidiariamente, mediante garanzia fidejussoria, pro quota, degli Enti locali facenti parte del Consorzio.
2. Il Consorzio e' anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti.
Art. 14 Disciplina fiscale
1. L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e' sostituito dal seguente:
"Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.
Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti".
I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge.
Art. 15 Patrocinio e difesa del Consorzio
1. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere il patrocinio e la difesa del Consorzio nei giudizi attivi e passivi davanti alla autorita' giudiziaria, ai Collegi centrali, alle giurisdizioni amministrative speciali, relativamente agli atti del Consorzio stesso, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 16 Statuto del Consorzio
1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, sara' provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - TRABUCCHI - COLOMBO
- MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO