Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 01)
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Società di persone - Redditi tassati “per trasparenza” – Riforma o cassazione parziale della sentenza - Annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società - Effetti sulle parti della sentenza relative all’avviso nei confronti dei soci – Sussistenza – Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE - In genere.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In caso di redditi tassati secondo il regime di trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il presupposto, sicché l'annullamento dell'atto impositivo relativo a quest'ultima ha effetto, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., anche sulle parti della sentenza afferenti all'avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci (cd. effetto espansivo interno della riforma o della cassazione), siccome da esso dipendenti, anche quando questo sia definitivo per essere ormai decorso il termine di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano o per essere stato questo confermato con sentenza passata in giudicato, risolvendosi altrimenti l'integrazione del contraddittorio conseguente al litisconsorzio necessario tra le parti in un'inutile attività processuale.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)