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Sez. 2, Sentenza n. 12001 del 05/11/1992 (Rv. 479356 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Piani regolatori - In genere | Art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 recepito dalle norme di attuazione del piano regolatore di Messina - Distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Applicabilità anche nel caso di una sola parete fronteggiante finestrata.
Stato
decisa il 1992-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479356-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Piani regolatori - In genere

L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 recepito dalle norme di attuazione del Piano regolatore di Messina, ove prescrive la distanza minima di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, va inteso nel senso che la distanza minima anzidetta è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata, dovendo identificarsi la "ratio" della norma nell'intento di evitare che le finestre possano aprirsi su spazi inadeguati rispetto alle esigenze di una soddisfacente aerazione ed illuminazione dei relativi locali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1404 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)