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Sez. 6, Sentenza n. 1732 del 12/05/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211941 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Reati di ricettazione e riciclaggio - Punibili nel nostro ordinamento solo fuori dei casi di concorso nel reato - Estradando accusato anche di rapina - Requisito della doppia incriminazione relativamente al reato di riciclaggio - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211941-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Poiché nel nostro ordinamento i reati di ricettazione(art.648 cod. pen.)e riciclaggio (art.648 "bis" cod. pen.) sono ipotizzabili solo a carico di colui che non abbia concorso nel delitto da cui provengono i beni oggetto appunto di ricettazione o riciclaggio, non può essere concessa l'estradizione per il reato di riciclaggio di beni di provenienza illecita previsto dall'art. 305 "bis" codice elvetico allorché si tratti di beni sottratti con azione violenta, diretta e personale dell'estradando, difettando il requisito della doppia incriminazione richiesto dall'art. 2 della Convenzione europea di estradizione. (Fattispecie in cui all'estradando era stata contestata, quanto alla sottrazione, la rapina a mano armata, per la quale la chiesta estradizione è stata concessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)