Sez. 6, Ordinanza n. 654 del 10/03/1970 Cc. (dep. 24/06/1970) Rv. 114707 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - PROCEDIMENTO - DECISIONE - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - PROCEDIMENTO - DECISIONE - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA.*
Anche per la revoca del beneficio del condono deve essere seguita la procedura indicata nel primo comma dell'art 630 cod proc pen ossia deve essere fissata con decreto la data della deliberazione e, almeno cinque giorni prima, la data stessa deve essere comunicata al PM e all'interessato. L'inosservanza di tale precetto produce nullita assoluta poiche si risolve in una insanabile violazione del diritto di difesa o di partecipazione del PM alla trattazione dell'incidente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)