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Sez. 6, Sentenza n. 1485 del 22/11/1994 Ud. (dep. 13/02/1995) Rv. 201037 - 01

Recidiva - In genere | Natura - Circostanza inerente alla persona del colpevole - Sussistenza - Ad effetto speciale - Esclusione - Concorso con circostanza ad effetto speciale - Conseguenza: duplice aumento di pena - Applicazione della pena stabilita per il reato più grave - Esclusione - Fattispecie: sussistenza di recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. n. 309/1990.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201037-01

Recidiva - In genere

La recidiva, pur potendo comportare in alcune ipotesi un aumento della pena superiore ad un terzo (art. 99, secondo cpv. cod. pen.), è una circostanza inerente alla persona del colpevole (art. 70 cod. pen.), e non già ad effetto speciale. Conseguentemente, ove essa concorra con una circostanza aggravante ad effetto speciale, dovrà farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l'art. 63, terzo cpv. cod. pen., secondo il quale si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave. (Fattispecie qualificata dalla sussistenza della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)