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Sez. L, Sentenza n. 3487 del 19/05/1983 (Rv. 428373 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE NELL'AZIENDA, IN ESECUZIONE COATTA O SPONTANEA, DELLA PREDETTA PRONUNCIA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - NUOVO ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE, PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428373-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE NELL'AZIENDA, IN ESECUZIONE COATTA O SPONTANEA, DELLA PREDETTA PRONUNCIA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - NUOVO ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE, PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello, fino a quando non passi in giudicato, non interferisce sull'esecuzione conclusa o sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, sicché fino al momento suddetto restano fermi ed operanti anche i rapporti obbligatori di tipo continuativo costituiti o ripristinati, in esecuzione coatta o spontanea della sentenza del primo giudice. Pertanto, qualora, dopo la sentenza esecutiva del pretore di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro abbia provveduto, in esecuzione (coatta o spontanea) a riammettere il dipendente nell'azienda (ovvero, come previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, a corrispondere al medesimo, pur senza reintegrarlo, le retribuzioni afferenti al periodo successivo all'ordine di reintegrazione), la sopravvenienza della sentenza di appello dichiarativa della legittimità del licenziamento, ove non ancora passata in giudicato, non fa venire meno l'Obbligo del datore di lavoro di osservare gli impegni conseguenti alla pregressa esecuzione della sentenza di primo grado, con la conseguenza che l'allontanamento del dipendente prima del passaggio in giudicato della medesima sentenza di appello (ovvero la sospensione del pagamento delle retribuzioni suddette) configura un nuovo licenziamento autonomamente impugnabile e non giustificabile con i medesimi motivi addotti a fondamento di quello originariamente annullato dal giudice di primo grado. (Conf 144/83, mass n 424953; (Conf 1669/82, mass n 419498; (Conf 2872/82, mass n 420759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)