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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26411 del 13/09/2023 (Rv. 668898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - MANCATA DENUNCIA: EFFETTI | Contributo all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - Istanza di rimborso del lavoratore - Onere della prova - Contenuto - Ragioni - Ultrattività dell'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Limiti.
Stato
decisa il 2023-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668898-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - MANCATA DENUNCIA: EFFETTI

In tema di imposte sui redditi, il lavoratore che proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale, poiché, nonostante l'abrogazione dell'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, ne ha mantenuto l'applicazione ultrattiva con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 ovvero cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.

Decreto Legge 24/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 36 com. 23, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)