Sez. 1, Sentenza n. 5152 del 30/10/1981 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153799 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI RIESAME DELLE ARGOMENTAZIONI DEL PRIMO GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI RIESAME DELLE ARGOMENTAZIONI DEL PRIMO GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice di appello non ha l'Obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti, purché dimostri, anche succintamente e sempre che ciò sia necessario per la loro Rilevanza, di aver tenuto presenti le doglianze dello appellante e di averle ritenute prive di fondamento. (Conf mass n 148089).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)