Sez. 5, Sentenza n. 1765 del 12/04/1996 Cc. (dep. 21/05/1996) Rv. 205121 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti redatti da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico | Rapporto privato di lavoro con ente pubblico economico - Carattere pubblicistico degli atti dei dipendenti - Possibilità - Funzionario dell'amministrazione delle Poste - Attestazione circa il lavoro svolto - Rilievo anche pubblicistico - Sussistenza - Ragione - Falsità dell'attestazione - Integrazione del reato di cui all'art. 493 cod. pen..
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti redatti da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degl atti posti in essere dai dipendenti di un Ente pubblico economico. L'attestazione di un funzionario dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, trasformata in Ente pubblico economico con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, relativa alla durata dell'attività di lavoro svolta da lui stesso o da altri dipendenti, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione (e, quindi, privatistico), ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio (e, quindi, pubblicistico). Pertanto, la suddetta attestazione integra il delitto di falso ideologico previsto dall'art. 493 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)