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Sez. 2, Ordinanza n. 825 del 03/05/1972 Cc. (dep. 22/12/1972) Rv. 122828 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO - DECRETO MOTIVATO DI CONVALIDA DELL'ARRESTO - NATURA - E SOGGETTO A CONTROLLO DI LEGITTIMITA - OMISSIONE DEL DECRETO DI CONVALIDA - SCARCERAZIONE DELL'ARRESTATO.*
Stato
decisa il 1972-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122828-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO - DECRETO MOTIVATO DI CONVALIDA DELL'ARRESTO - NATURA - E SOGGETTO A CONTROLLO DI LEGITTIMITA - OMISSIONE DEL DECRETO DI CONVALIDA - SCARCERAZIONE DELL'ARRESTATO.*

Dopo l'intervento della Corte costituzionale la quale, con sentenza n 173 del 5-14 luglio 1971, ha precisato l'ambito di applicabilita della disposizione di cui all'art 246, terzo comma cod proc pen e i limiti di compatibilita di tale disposizione con l'art 13 comma terzo della Costituzione, il decreto motivato dell'arresto in flagranza dev'essere considerato come una condizione di legittimita generale per la protrazione dello stato di detenzione. Per effetto della predetta disposizione il pretore e il procuratore della Repubblica, dei quali l'arrestato e stato posto a disposizione, sono tenuti in ogni caso a controllare la ritualita dell'arresto e ad emanare il relativo decreto di convalida motivato che, per la sua natura formalmente e sostanzialmente giurisdizionale e per la sua incidenza sulla liberta personale, e a sua volta soggetto a controllo di legittimita. La stessa natura del provvedimento esige che dalla omissione della sua pronuncia debba necessariamente conseguire la scarcerazione dell'arrestato poiche, se la legge considera indispensabile la verifica esplicita da parte del magistrato, il fatto che un tale controllo non sia intervenuto rende illegale l'ulteriore restrizione della liberta persona le.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)