Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19501 del 23/07/2018 (Rv. 650155 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Applicabilità della "traslatio iudicii" anche anteriormente all’art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La "traslatio iudicii", che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile anche nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 69 del 2009, sia nei rapporti tra diverse giurisdizioni, sia con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, tanto evincendosi dal disposto di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. nonché da esigenze di razionalità del sistema, dovendosi evitare che le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale pregiudichino l'efficienza e l'efficacia dell'attività giurisdizionale. (Fattispecie in cui, proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria in epoca anteriore al 4 luglio 2009 e riassunto il giudizio innanzi al giudice ordinario a seguito di declinatoria della giurisdizione, è stata ritenuta la perdurante operatività del termine annuale per impugnare - in luogo di quello semestrale previsto a seguito della modifica dell'art. 327 c.p.c. - in forza della salvezza degli effetti processuali della domanda originariamente proposta).
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)