Sez. 3, Sentenza n. 10295 del 07/05/2007 (Rv. 596656 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Art. 13 e art. 2 della legge n. 117 del 1988 - Rispettiva disciplina - Ambito di applicazione - Prospettazione nella domanda risarcitoria del compimento di reati da parte del magistrato - Giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 5 di detta legge - Necessità - Fondamento - Fattispecie - Relativa a fatti anteriori il 15 aprile 1988 - Relativa a giudizio di rinvio per la prosecuzione dell'azione diretta nei confronti dello Stato.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 13 della legge n. 117 del 1988, nel prevedere l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dagli artt. 2 e seguenti della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino - rispetto all'ipotesi di dolo di cui all'art. 2 - un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di P.C. nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato. Ne consegue che, qualora il soggetto leso prospetti, pur in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno ingiusto per il compimento di reati da parte di magistrati nell'assolvimento delle funzioni istituzionali, la relativa domanda (anche per fatti anteriori al 16 aprile 1988 e proposti successivamente al 7 aprile 1988, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 468 del 1990, incidente sull'art. 19 della legge n. 117 del 1988) non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 della richiamata legge, in quanto ove il (preteso) danneggiato potesse liberamente agire in giudizio civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e dello Stato), semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati i limiti ed il "filtro" imposti dalla legge all'ammissibilità dell'indicata azione. (Nella specie, la S.C., in relazione al ricorso proposto avverso una sentenza emessa in sede di rinvio per la prosecuzione del giudizio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 468 del 1990, ai fini del riesame della domanda risarcitoria contro l'allora Ministero di Grazia e Giustizia per fatti antecedenti al 15 aprile 1988, pur rilevando l'ammissibilità dell'azione diretta contro lo Stato senza che la stessa dovesse essere sottoposta ad alcun filtro di ammissibilità, ha confermato la sentenza impugnata sul presupposto che, anche per siffatta azione, non si poteva prescindere, in rapporto al disposto dell'art. 28 Cost., dalla valutazione della sua fondatezza, che era, però, rimasta in concreto esclusa mancando la prova della responsabilità dei magistrati incolpati in merito all'assunta consumazione della loro condotta con dolo, frode o concussione).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)