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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 100 del 1970

Decisione
decisa il 1970-06-04, depositata il 1970-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:100
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 5069

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Oggetto
  • Norma esistente nell'ordinamento in quanto ricavabile da disposizione positiva (ex art. 304 bis del cod. proc. penale)
  • Sindacabilità.
Leggi la massima
Non sussiste alcuna ragione che impedisca che la norma, esistente nell'ordinamento in quanto ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, la quale esclude il diritto del difensore ad assistere, nell'istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato, formi oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale. Non è quindi esatto dire (come nell'ordinanza di rinvio 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma, iscritta al n. 130 del reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. uff. della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969, con cui è stato impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368, del cod. di proc. pen., nella parte in cui la facoltà di assistere all'interrogatorio è data al pubblico ministero) che il sindacato della Corte costituzionale circa la mancata attribuzione di tale facoltà al difensore, verrebbe ad esercitarsi sulla "mancanza di una norma".

Norme impugnate

  • art. 303 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 5070

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Oggetto
  • Disposizione di legge impugnata con riferimento al contenuto normativo di altra
  • Disparità di trattamento derivante, nel processo penale, dalle due disposizioni
  • Eliminazione
  • Possibilità di dichiarare l'illegittimità parziale dell'una o dell'altra
  • Questione di legittimità sollevata d'ufficio dalla corte nei confronti della disposizione non impugnata
  • Fattispecie
  • Cod. proc. pen., artt. 303 e 304 bis, primo comma
  • Istruzione formale
  • Interrogatorio dell'imputato
  • Facoltà di intervento del pubblico ministero ed esclusione del difensore. (costituzione, art. 24, secondo comma).
Leggi la massima
Nell'ipotesi in cui la disparità di trattamento, derivante da due distinte disposizioni di legge, e denunciata come incostituzionale, potrebbe essere - se ritenuta sussistente dalla Corte costituzionale - egualmente eliminata con una dichiarazione di illegittimità dell'una o dell'altra delle disposizioni stesse, la scelta fra tali soluzioni non può dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai quali risulta ispirata la legge ordinaria, sia delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto. Pertanto, se nell'ordinanza di rinvio con la quale è stato promosso il giudizio di legittimità cost., sia stata denunciata soltanto la prima delle due disposizioni in questione, l'oggetto del giudizio dovrà essere necessariamente integrato, mediante impugnazione - ordinanza della Corte cost. e salva ogni pronuncia sul merito - della seconda norma. (Nella specie la questione verteva sulla disparità di trattamento tra pubblico ministero e imputato, derivante dalla disposizione dell'art. 303 cod. proc. pen., che attribuisce al pubblico ministero la facoltà di intervenire, nella istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato e da quella dell'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice, la quale vieta che allo interrogatorio assista il difensore. Nell'ordinanza con la quale era stato promosso il giudizio di costituzionalità, per pretesa violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'impugnazione era stata espressamente limitata alla sola norma dell'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 del codice di procedura penale. Con l'ordinanza della Corte il giudizio viene esteso alla norma suddetta dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen.).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bertett Luigi ed altri, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma, indicata in epigrafe, ha proposto una questione di legittimità costituzionale concernente "l'art. 303 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 dello stesso codice, nella parte in cui accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare, in tale occasione, istanze, osservazioni e richieste"; che la questione viene proposta in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione; che la violazione della predetta norma costituzionale viene denunciata perché il vigente codice processuale non conferisce al difensore dell'imputato, in relazione all'interrogatorio di questo, le stesse facoltà che l'impugnato art. 303 riconosce al pubblico ministero; che, ad avviso del giudice a quo, siffatta disciplina, non rispettando il principio del contraddittorio, darebbe luogo ad una disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa, tale da violare il diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto; che le parti non si sono costituite; che l'Avvocatura generale dello Stato - costituitasi con atto del 4 giugno 1969 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri - ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che il giudice a quo esplicitamente restringe l'oggetto del presente giudizio al solo art. 303 del codice di procedura penale, nella parte innanzi indicata, perché, a suo avviso, il sindacato di questa Corte non potrebbe essere esercitato sulla "mancanza di una norma" che attribuisca al difensore il potere di assistere all'interrogatorio dell'imputato; che peraltro nell'ordinamento esiste una norma - ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice che esclude il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio; né sussiste ragione alcuna che impedisca che siffatta norma possa costituire oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale; che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dall'ordinanza di rimessione - dubbio che non può certo essere dichiarato manifestamente infondato, perché la sua soluzione esige un'indagine approfondita - si riflette anche sull'art. 304 bis, il cui contenuto normativo viene assunto dal giudice a quo come punto di riferimento della questione; che la denunziata disparità di trattamento fra pubblico ministero e difensore, ove venisse riconosciuta come contrastante con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, potrebbe essere eliminata sia escludendo il primo dall'assistenza all'interrogatorio, sia ammettendovi il secondo, vale a dire sia con una pronunzia di parziale illegittimità dell'art. 303 sia con una pronunzia di parziale illegittimità dell'art. 304 bis, primo comma; che la scelta fra l'una o l'altra soluzione non può dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai quali risulta ispirata la struttura del processo sia delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto; che appare perciò necessario - salva ogni pronunzia sul merito - sollevare incidentalmente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; 2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente; 3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge; 4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

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