Sez. L, Sentenza n. 8842 del 11/04/2013 (Rv. 626148 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Processo del lavoro - "Causa petendi" - Modifica degli elementi di fatto - Mutamento della domanda - Configurabilità - Fattispecie in tema di indennità di polizia giudiziaria in favore dei dirigenti medici veterinari.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva considerato ammissibile la proposizione in appello della domanda di riconoscimento dell'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria prevista, in favore dei dirigenti medici veterinari, dall'art. 52 del c.c.n.l. 3 novembre 2005 del comparto sanità pubblica, a fronte dell'originaria domanda volta al riconoscimento dell'indennità di polizia giudiziaria prevista dall'art. 55 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, trattandosi di indennità erogate sulla base di presupposti fattuali differenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Contr. Coll. 03/11/2005 art. 52, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)