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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26305 del 11/09/2023 (Rv. 668895 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Sentenza di condanna del giudice tributario - Giudizio di ottemperanza - Adempimento successivo della P.A. - Acquiescenza alla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668895-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

In sede di giudizio di ottemperanza, il versamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in favore del contribuente non costituisce pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, che preclude il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra cui quella di evitare l'esecuzione forzata ed ulteriori spese giudiziali.

Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)