Sez. 4, Sentenza n. 15869 del 03/02/2009 Ud. (dep. 15/04/2009) Rv. 243442 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Reati omissivi colposi - Violazione di un ordine in situazione di conflitto di doveri - Scelta effettuata in relazione al rango degli interessi da tutelare - Rimproverabilità delle conseguenze dell'omissione - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, l'adempimento di quello più importante esclude l'addebitabilità a titolo di colpa delle conseguenze connesse alla violazione del dovere cautelare soccombente. (Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno considerato corretta la scelta operata da alcuni agenti della polizia stradale che, disattendendo l'ordine impartito dalla centrale operativa di posizionarsi all'ingresso di una galleria per segnalare il pericolo derivante da una forte grandinata, si erano recati all'uscita della medesima galleria per soccorrere i feriti di un incidente stradale e ai quali, per tale motivo, era stata invece addebitata per colpa la morte di un automobilista avvenuta per la concretizzazione del rischio che avevano omesso di segnalare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)