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Sez. 1, Sentenza n. 2370 del 20/04/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201478 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo - Estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di quella pecuniaria - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201478-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, estingue soltanto la pena detentiva e non quella pecuniaria, come si desume, in particolare, dal riferimento alla sola pena detentiva, contenuto nel comma primo del citato articolo, e dall'inquadramento normativo dell'istituto in questione fra le "misure alternative alla detenzione" (le quali non hanno natura premiale, ma sono unicamente finalizzate alla realizzazione, nel modo migliore, dell'obiettivo costituito dalla rieducazione e dal recupero sociale del reo), costituendo inoltre argomento a sostegno della suddetta affermazione la considerazione che l'art. 181 disp. att. c.p.p. (che disciplina l'esecuzione delle pene pecuniarie), non prevede alcuna sospensione dei termini di pagamento a favore di soggetti in regime di affidamento in prova. E ciò senza che, per converso, possa addursi a sostegno del l'opposta tesi l'eventualità che, sopravvivendo la pena pecuniaria, questa possa essere convertita in libertà controllata o lavoro sostitutivo e poi - verificandosi violazione di una delle prescrizioni imposte - in pena detentiva, e quindi possa darsi luogo, per detta pena, ad un nuovo affidamento in prova, in contrasto con l'accertata rieducazione. Proprio la suddetta violazione, infatti, dimostrerebbe che il reo, nonostante l'esito positivo del primo affidamento, non era effettivamente rieducato e recuperato, per cui il secondo affidamento potrebbe avere ancora giustificazione razionale, postulando esso, anzi da parte del tribunale di sorveglianza, una valutazione particolarmente cauta, avuto riguardo appunto alla manifestata riluttanza del condannato all'opera di rieducazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)