Sez. 1, Sentenza n. 432 del 24/02/1970 (Rv. 345411 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - PRINCIPIO DELLA REGOLARITA CAUSALE - CROLLO DELLA RAMPA DI SCALA DI UN EDIFICIO - MANCATA CUSTODIA DELLO STABILE - DANNI CAGIONATI DA TERZI PER LO STATO DI ABBANDONO - NON IMPUTABILITA AI RESPONSABILI DEL CROLLO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - PRINCIPIO DELLA REGOLARITA CAUSALE - CROLLO DELLA RAMPA DI SCALA DI UN EDIFICIO - MANCATA CUSTODIA DELLO STABILE - DANNI CAGIONATI DA TERZI PER LO STATO DI ABBANDONO - NON IMPUTABILITA AI RESPONSABILI DEL CROLLO.*
Secondo l'art 1223 cod civ (applicabile anche alla responsabilita aquiliana in virtu del richiamo contenuto nel successivo art 2056), l'Obbligo del risarcimento e limitato ai danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, per cui non possono porsi a carico dell'autore di tale fatto i danni mediati ed indiretti se non quando, secondo i principi della regolarita causale, essi ne siano la conseguenza normale. Non sono pertanto imputabili ai responsabili del crollo di un edificio anche i danni cagionati da terzi che abbiano profittato della situazione di abbandono in cui i proprietari hanno lasciato l'edificio (non piu accessibile per il crollo della rampa scale). Se infatti e ammissibile ricollegare al fatto illecito le conseguenze degli agenti atmosferici, non potute ovviare a causa del forzato abbandono degli appartamenti residui, trattandosi di effetti che appartengono alla linea evolutiva naturale e normale dell'originario fatto dannoso, deve ritenersi estranea a tale linea l'Azione del terzo, costitutiva di un autonomo illecito che, pur trovando nelle conseguenze di quel fatto l'occasione che l'abbia resa possibile, o piu agevole, si pone come un evento eccezionale, frutto di una Determinazione del tutto indipendente e dotata di una propria efficienza causale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)